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ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI
I proprietari di fabbricati individuati al Catasto Terreni come rurali sono soggetti all'obbligo di censimento al Catasto Fabbricati ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter del F.L. 201 del 6/12/2011, nel caso di mancata dichiarazione da parte dei proprietari l'Agenzia provvederà all'iscrizione dello stesso al Catasto con oneri a carico della proprietà.
Per il mancato accatastamento è prevista una sanzione compresa fra un minimo di € 1.032,00 e di € 8.264,00.
Se il proprietario procede autonomamente all'iscrizione al catasto, potrà beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che si riducono ad un imposto di € 172,00.
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Catasto Fabbricati gli immobili in stato di collabenza, da dichiarare in categoria catastale F/2 mediante dichiarazione Docfa redatta da un professionista abilitato, e i fabbricati diroccati per i quali va peresentata apposita dichiarazione per l'aggiornamento dei dati al Catasto Terreni.
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